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PARCO AGRISOLARE

BANDO PARCO AGRISOLARE 2023
Parco Agrisolare – Incentivi per il fotovoltaico in agricoltura e agroindustria
É stato firmato il decreto che prevede la nuova edizione 2023 del Parco Agrisolare che prevede importanti incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici per il settore agricolo e agroindustriale.
SCHEDA BANDO “PARCO AGRISOLARE”
  • Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (i codici ATECO saranno precisati nel Bando);
  • Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  • soggetti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
  • Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni: imprenditore agricolo è colui che, iscritto nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercita una delle seguenti attività, così come previsto dall'art. 2135 e s.m.i. del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  • impresa agroindustriale è l'azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero (di seguito, anche Elenco ATECO).
  • cooperativa agricola, anche sotto forma di consorzio, è la società che, alla stregua dell'imprenditore agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese.
AGEVOLAZIONE
Aziende agricole attive nella produzione primaria
proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.
Contributo a Fondo Perduto fino all'80%

per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per l'intero progetto
Contributo a Fondo Perduto fino all'50% Piccole
Contributo a Fondo Perduto fino all'40% Medie
Contributo a Fondo Perduto fino all'30% Grandi
Incremento del 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art.107, par. 3, lett. a) del Trattato.
Imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli
proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.
Contributo a Fondo Perduto fino all'80%
Aziende agricole attive nella produzione primaria
proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.
Contributo a Fondo Perduto fino all'80%

per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per l'intero progetto
Contributo a Fondo Perduto fino all'50% Piccole
Contributo a Fondo Perduto fino all'40% Medie
Contributo a Fondo Perduto fino all'30% Grandi
Incremento del 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art.107, par. 3, lett. a) del Trattato.
Imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti
proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata
Contributo a Fondo Perduto fino all'50% Piccole
Contributo a Fondo Perduto fino all'40% Medie
Contributo a Fondo Perduto fino all'30% Grandi
Incremento del 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art.107, par. 3, lett. a) del Trattato.

Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.
INTERVENTI AMMESSI
Fatte salve le previsioni del presente Decreto, gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Unitamente alle attività precedenti, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
SPESE AMMISSIBILI
  • a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
    • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
    • sistemi di accumulo;
    • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
    • costi di connessione alla rete
    • fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’successivo Avviso;
  • b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
    • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.
Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Non è ammesso l’acquisto in Leasing

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario

I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco

L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi o da primarie imprese assicurative.
OPERATIVITÀ PARCO AGRISOLARE
Bando a sportello (le domande vengono accolte in ordine cronologico)

Come per tutti i fondi legati al PNRR occorre una dichiarazione sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
SCADENZA
In attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea

Attenzione sulla base dell’esperienza del precedente bando, occorre muoversi per tempo poiché gli adempimenti e la documentazione tecnica da predisporre e molto corposa.
Decreto Ministeriale 19/04/2023

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Codici Ateco che possono aderire al bando

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20 ANNI DI ESPERIENZA

nella rimozione e smaltimento dell'amianto

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